(1) La riserva di proprietà qui concordata serve a garantire rispettivamente i nostri crediti nei confronti del Cliente, derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale, nonché tutti i nostri altri crediti in essere al momento della rispettiva stipula del contratto, nei confronti dello stesso, derivanti da forniture e prestazioni, includendo il saldo creditore del conto corrente (collettivamente i “crediti garantiti”).
(2) Le merci da noi fornite al cliente restano di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. Tali merci ovvero gli oggetti, interessati per l’appunto dalla riserva di proprietà, che si sostituiscono alle merci secondo le seguenti disposizioni sono denominate qui di seguito “merce soggetta a riserva di proprietà”.
(3) Se il Cliente intende trasportare la merce soggetta a riserva di proprietà in un luogo al di fuori della Germania, egli è tenuto a soddisfare immediatamente tutti gli eventuali requisiti di legge in vigore in quel luogo per l’insorgenza e il mantenimento della nostra riserva di proprietà, a proprie spese, e ad informarci subito dopo aver adottato l’intenzione di cui sopra.
(4) Il Cliente custodisce gratuitamente per noi la merce soggetta a riserva di proprietà.
(5) In caso di accessi di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà (ad es. tentativi di pignoramento) e/o in caso di istanza di apertura di un procedimento di insolvenza, il Cliente deve in modo chiaro e immediato richiamare l’attenzione sulla nostra proprietà nonché informarci per consentirci di perseguire i nostri diritti. Qualora la terza parte non rimborsi i costi giudiziali o extra-giudiziali insorti a nostro carico in tale contesto, il Cliente è chiamato a rispondere al riguardo.
(6) Il Cliente è autorizzato a utilizzare, lavorare, trasformare, combinare, miscelare e/o vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel regolare svolgimento dell’attività, fintantoché non subentra un ritardo di pagamento nei nostri confronti. Non può pignorare la merce soggetta a riserva di proprietà né trasferirne la proprietà in garanzia.
(7) Una lavorazione oppure una trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà a cura del Cliente (§ 950 BGB) è sempre effettuata in nome e per conto nostro in qualità di produttori. Noi acquisiamo direttamente la proprietà sul bene appena creato oppure - qualora la lavorazione o la trasformazione sia effettuata partendo da sostanze di più proprietari - la comproprietà (proprietà frazionaria) sul bene nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore fatturato lordo) e il valore delle altre sostanze lavorate / trasformate al momento della lavorazione / trasformazione. Qualora per qualsivoglia motivo non dovesse intervenire alcuna acquisizione di proprietà ovvero comproprietà a nostro favore, il Cliente ci cede fin d’ora la sua proprietà futura ovvero, nel rapporto di cui sopra, la sua comproprietà sul bene appena creato a titolo di garanzia. Con la presente noi accettiamo tale cessione.
(8) Se la merce soggetta a riserva di proprietà è combinata con altri beni che non ci appartengono ai sensi del § 947 BGB oppure miscelata o mescolata ai sensi del § 948 BGB, noi acquisiamo immediatamente la comproprietà sul bene appena creato nel rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore fatturato lordo) e il valore degli altri beni combinati, miscelati oppure mescolati al momento della combinazione, miscelazione oppure mescola. Se la merce soggetta a riserva di proprietà deve essere considerata alla stregua di un bene principale, noi acquisiamo immediatamente la proprietà esclusiva (§ 947 par. 2 BGB). Se uno degli altri beni deve essere considerato alla stregua di un bene principale, il Cliente - qualora il bene principale gli appartenga - ci cede fin d’ora la comproprietà sul bene unitario, su base pro rata, nel rapporto di cui al comma 1 del presente paragrafo. Con la presente noi accettiamo tale cessione. Per il resto si applica il par. (7), penultimo e ultimo comma, in misura analoga. Il Cliente custodirà gratuitamente per noi la nostra proprietà esclusiva oppure la comproprietà, insorta secondo le norme di cui sopra.
(9) Il Cliente ci cede fin d’ora, integralmente, a titolo di garanzia, - in caso di comproprietà, da parte nostra, sulla merce soggetta a riserva di proprietà su base pro rata, secondo la nostra quota di comproprietà - i corrispettivi del Cliente nei confronti dei suoi acquirenti, derivanti da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, nonché i crediti del Cliente relativamente alla merce soggetta a riserva di proprietà, derivanti da un altro motivo giuridico nei confronti dei suoi acquirenti oppure di terze parti (in particolare, le rivendicazioni derivanti da un fatto illecito e i diritti alle prestazioni assicurative), includendo tutti i saldi creditori del conto corrente. Con la presente noi accettiamo tali cessioni.
(10) Noi autorizziamo in maniera revocabile il cliente a incassare i crediti a noi ceduti, a suo nome e per suo conto. Il nostro diritto a incassare personalmente questi crediti resta impregiudicato. Tuttavia, noi non li incasseremo né revocheremo l’autorizzazione all’incasso fintantoché il Cliente adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti (in particolare, non è in arretrato con i pagamenti), nessuna istanza di apertura della procedura d’insolvenza è stata presentata per il patrimonio del Cliente e in capo al Cliente non sussiste alcuna scarsa capacità prestazionale (ai sensi del § 321 par. 1 comma 1 BGB). Qualora intervenga uno dei casi di cui sopra, possiamo revocare l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente paragrafo, esigere dal Cliente che egli ci segnali i crediti ceduti e i rispettivi debitori, comunichi la cessione a questi ultimi (un aspetto che, a nostra discrezione, possiamo anche fare personalmente) e ci lasci tutti i documenti e le informazioni utili e necessari per l’incasso dei crediti in questione.
(11) Le limitazioni di cui al par. (6) trovano applicazione corrispondente per i crediti a noi ceduti.
(12) Se il Cliente lo richiede, libereremo la merce soggetta a riserva di proprietà, i beni che si sostituiscono alla merce e i crediti, nella misura in cui il loro valore stimato supera l’importo dei crediti garantiti di oltre il 50%. La scelta degli oggetti da liberare spetta a noi.
(13) In caso di inadempimento contrattuale del Cliente – in particolare per ritardato pagamento – possiamo recedere dal contratto secondo le prescrizioni di legge (evento che legittima l’escussione) e siamo autorizzati a rivendicare la merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti del Cliente stesso. Anche la nostra dichiarazione di recesso risiede, al più tardi, nella nostra richiesta di riconsegna; allo stesso modo, quando noi pignoriamo la merce soggetta a riserva di proprietà. I costi di trasporto dovuti al ritiro sono a carico del Cliente. Possiamo comunque riutilizzare la merce soggetta a riserva di proprietà, da noi ritirata. Il ricavo del riutilizzo è compensato con gli importi che il Cliente ci deve, dopo che abbiamo detratto un importo congruo per i costi del riutilizzo.
(14) Siamo autorizzati ad accedere al magazzino del Cliente, personalmente oppure mediante rappresentanti autorizzati, al fine di accertare le merci soggette a riserva di proprietà.